Cosa succede alle detrazioni fiscali acquisite (ecobonus) in caso di vendita dell’immobile?
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella nuova circolare pubblicata il 31 maggio 2019 e allegata in basso (pag. 241).
Nel caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, l’importo detraibile non ancora percepito viene trasferito, in tutto o in parte per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposte 1.6 e 1.8).
Ma, aggiunge l’Agenzia, nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la spesa, quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.8).
In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
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